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Legge 9 novembre 1949, n. 939 · Legge 9 novembre 1949, n. 939 — Autorizzazione della spesa di lire 360.000.000 per la riparazione del danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine

Legge 9 novembre 1949, n. 939 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere d) ed e), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. I sussidi di cui al precedente art. 1, lettera e), possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 . In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamiento.