Legge 9 novembre 1949, n. 939 Art. 4
In deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui ai precedenti articoli e' demandata ai competenti Provveditorati regionali alle oliere pubbliche.
In deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui ai precedenti articoli e' demandata ai competenti Provveditorati regionali alle oliere pubbliche.