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Legge 4 novembre 1949, n. 829 · Legge 4 novembre 1949, n. 829 — Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruenti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni

Legge 4 novembre 1949, n. 829 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il penultimo comma dell' art. 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , e' modificato come segue: "Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942 n. 1175 , e di altre Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo de gli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido" .