Legge 31 ottobre 1949, n. 785 Art. 7
Per far fronte agli oneri della revisione dei prezzi contrattuali degli appalti da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1949-50 le seguenti spese: a) lire 456.000.000 per le opere di manutenzione ordinaria; b) lire 5.000.000.000 per le opera di carattere straordinario.