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Legge 31 ottobre 1949, n. 777 · Legge 31 ottobre 1949, n. 777 — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1949-50

Legge 31 ottobre 1949, n. 777 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1949-50, le seguenti spese: 1) lire 101.000.000 quale quota dovuta dall'Italia, all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) 2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla, nostra, partecipazione all'Organizzazione stessa; 3) lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie, dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero; 4) lire 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali; 5) lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero; 6) lire 19.000.000 per la, Delegazione italiana per la cooperazione economica europea, in Roma.