Legge 26 ottobre 1949, n. 811 Art. 2
I sorteggi di cui al precedente art. 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.
I sorteggi di cui al precedente art. 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.