Legge 24 ottobre 1949, n. 810 Art. 5
All' art. 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , e' aggiunto il seguente comma: "I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 , e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'art. 20 del decreto medesimo" .
Verweist auf
- Legge 24 ottobre 1949, n. 810 Art. 15
- Legge 24 ottobre 1949, n. 810 Art. 20