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Legge 20 ottobre 1949, n. 808 · Legge 20 ottobre 1949, n. 808 — Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada

Legge 20 ottobre 1949, n. 808 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il trattamento economico previsto dal precedente art. 2 va riferito alla posizione dei singoli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada alla data dell'8 settembre 1943, intendendosi, peraltro, cessato da tale data lo svolgimento della carriera e delle rafferme.