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Legge 12 ottobre 1949, n. 771 · Legge 12 ottobre 1949, n. 771 — Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali

Legge 12 ottobre 1949, n. 771 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

E' abrogato l' art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742 . Per gli agenti ferroviari gia' passati ad altre Amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al Fondo pensioni ed all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano il loro collocamento a riposo ed il loro trattamento di quiescenza, e di previdenza.