Legge 12 ottobre 1949, n. 771 Art. 8
E' abrogato l' art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742 . Per gli agenti ferroviari gia' passati ad altre Amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al Fondo pensioni ed all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano il loro collocamento a riposo ed il loro trattamento di quiescenza, e di previdenza.