Legge 21 agosto 1949, n. 625 Art. 2
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA; Visto, il Guardasigilli: GRASSI