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Legge 21 agosto 1949, n. 610 · Legge 21 agosto 1949, n. 610 — Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512

Legge 21 agosto 1949, n. 610 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, sono a carico del Governo italiano il quale provvedera' al pagamento agli aventi diritto in applicazione dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512 , e dagli scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948 n. 227 .