Legge 15 agosto 1949, n. 533 Art. 7
La nomina di consulenti tecnici previsti dai precedenti articoli 5 e 6 deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e successivamente nei trenta giorni precedenti alla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire. Se le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni entro quindici giorni dalla richiesta, il pretore o il presidente del Tribunale provvedono d'ufficio.