Legge 3 agosto 1949, n. 621 Art. 2
La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1 luglio 1949 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1 luglio 1949 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.