Legge 3 agosto 1949, n. 589 Art. 9
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attivita' peschereccia.