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Legge 3 agosto 1949, n. 523 · Legge 3 agosto 1949, n. 523 — Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949

Legge 3 agosto 1949, n. 523 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi: l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall' art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni; l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modificazioni.