Legge 1 agosto 1949, n. 838 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 20 gennaio 1948: a) Accordo commerciale; b) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti; c) Protocollo di firma; d) Scambi di Note.