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Legge 29 luglio 1949, n. 717 · Legge 29 luglio 1949, n. 717 — Norme per l'arte negli edifici pubblici

Legge 29 luglio 1949, n. 717 Art. 2-bis

In KraftAmtlicher Text

((Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovra' accertare sotto la sua personale responsabilita' l'adempimento degli obblighi di cui all'art.

1. In difetto la costruzione dovra' essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge)).