Legge 29 luglio 1949, n. 486 Art. 2
II Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, la suddetta somma nello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1948-1949.