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Legge 12 luglio 1949, n. 459 · Legge 12 luglio 1949, n. 459 — Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione

Legge 12 luglio 1949, n. 459 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1947-48, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla, panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi. Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo", si tiene conto: 1) delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli: a) prezzo base; b) conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto; c) maggiorazione prezzo corrisposta per il grano selezionato da seme non utilizzato per le semine e fatto conferire ai "Granai del popolo", per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle disposizioni delle competenti Amministrazioni; d) premi di conferimento: di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai "Granai del popolo" fino al 25 luglio 1947, per i Comuni di pianura e di collina e fino al 25 agosto 1947, per i Comuni di montagna; di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10 agosto 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 10 settembre 1947 per i Comuni di montagna; di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di forza maggiore; di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme; 2) del costo dei servizi riguardanti la gestione dei "Granai del popolo". Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto: 1) delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del secondo comma, lettera a), dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38 , del secondo comma, lettera a) dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805 , nonche' delle relative spese accessorie; 2) delle spese di magazzinaggio; 3) degli oneri incontrati in occasione dei trasporti.