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Legge 6 luglio 1949, n. 466 · Legge 6 luglio 1949, n. 466 — Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti

Legge 6 luglio 1949, n. 466 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

All'art. 237 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n 1058 , sostituito il seguente: "Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria, provinciale in base ad ordini emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale o dalla Intendenza di finanza, e firmati, rispettivamente, dal direttore generale o dall'intendente di finanza. I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale, in base a mandati od ordini firmati dal direttore generale e dal direttore capo della ragioneria e vistati dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, se emessi dalla Direzione generale, e dall'intendente e dal direttore di ragioneria, se emessi dalle Intendenze di finanza".