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Legge 2 luglio 1949, n. 408 · Legge 2 luglio 1949, n. 408 — Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 9

TITOLO I Costruzione di case popolari

In KraftAmtlicher Text

((Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni, nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente)) . Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi. Il primo comma dell'art. 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 165 , e' abrogato.