Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 9
TITOLO I Costruzione di case popolari
((Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni, nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente)) . Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi. Il primo comma dell'art. 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 165 , e' abrogato.
Verweist auf
- Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 111
- Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 113