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Legge 2 luglio 1949, n. 408 · Legge 2 luglio 1949, n. 408 — Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 7

TITOLO I Costruzione di case popolari

In KraftAmtlicher Text

La Cassa, depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle societa' cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Gassa stessa di non oltre la meta' del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell' art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 , e successive modificazioni. ((Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumera' impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualita' corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente)) . La, Cassa depositi e prestiti e' altresi' autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a societa' cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.