Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 18
TITOLO II Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case di abitazione
I contratti di mutuo stipulati per le costruzioni indicate nell'articolo precedente o per la prima, compravendita delle costruzioni stesse, se avvenga entro il quadriennio dal giorno in cui sono state dichiarate abitabili o siano state effettivamente abitate, sono assoggettati al pagamento delle imposte di registro od ipotecaria ridotte ad un quarto. Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile. E' concesso il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti di cessione dei contributi di cui all'art. 1.