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Legge 2 luglio 1949, n. 408 · Legge 2 luglio 1949, n. 408 — Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie

Legge 2 luglio 1949, n. 408 Art. 11

TITOLO I Costruzione di case popolari

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 , e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600 , potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonche' con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212 , ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 .