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Legge 1 luglio 1949, n. 419 · Legge 1 luglio 1949, n. 419 — Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia

Legge 1 luglio 1949, n. 419 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

All' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328 , e' aggiunto il seguente comma: "Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento spettante all'Erario dello Stato, e' attribuita ai seguenti enti e nella misura a fianco di ciascuno indicata: 1) Azienda di soggiorno di Merano . . . . . . . . . . . L. 25.000.000 2) Ente "Fiera del vino" di Lecce. . . . . . . . . . . . L. 4.227.391 3) Ente "Villaggio del fanciullo" di Gallipoli (Lecce) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000".