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Legge 30 giugno 1949, n. 333 · Legge 30 giugno 1949, n. 333 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950

Legge 30 giugno 1949, n. 333 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.