Legge 14 giugno 1949, n. 410 Art. 19
Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, fermo restando quanto disposto dall'art. 197, comma ultimo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , sono tenute ad applicare ai funzionari ed agenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione lo stesso trattamento dalle medesime stabilito per i propri funzionari ed agenti, nei confronti delle facilitazioni di viaggio.
Verweist auf
- Legge 14 giugno 1949, n. 410 Art. 197