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Legge 14 giugno 1949, n. 410 · Legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

Legge 14 giugno 1949, n. 410 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

La Commissione si pronuncia: 1) sulla concessione, sulla misura e sulla revisione dei concorsi di cui alla presente legge e sulla concessione degli acconti; 2) sulla indispensabilita' della riattivazione, in tutto od in parte, delle ferrovie e degli altri servizi pubblici di trasporto di cui all'art. 5 della presente legge, rimasti inattivi perche' fortemente disastrati, segnalando quelli che potrebbero essere abbandonati definitivamente o per un tempo non breve e sostituiti con pubblici servizi di trasporto meno onerosi per spese di impianti e di esercizio; 3) sulla indispensabilita' delle opere e provviste per la riattivazione delle linee e tronchi di linee di cui al precedente n. 2) o per la continuita' e sicurezza dello esercizio delle linee che si trovano in condizioni precarie a causa degli eventi bellici e vengano temporaneamente esercitate con speciali limitazioni e cautele; 4) sui progetti di ripristino o di ricostruzione; 5) sulle varianti agli impianti ed al materiale rotabile e sulle nuove opere e provviste in sostituzione di quelle disastrate, ritenute necessarie od opportune dal punto di vista tecnico e finanziario salvo, ove occorra, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 6) sulla sostituzione integrale o parziale di una linea disastrata con altra di diverso tipo e sistema; 7) sulla precedenza delle opere e provviste da eseguire e sulle modalita' ed i termini per l'esecuzione delle stesse opere e provviste; 8) sull'impiego dei fondi di rinnovo gia' costituiti; 9) sui provvedimenti di carattere tariffario e finanziario per le ferrovie pubbliche in regime di concessione e per gli altri servizi pubblici di trasporto di cui allo art. 3 della presente legge; 10) su ogni altro provvedimento per il quale il Ministro per i trasporti ritenga di sentirne il parere.