Legge 14 giugno 1949, n. 322 Art. 5
A decorrere dal 1 luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno. Si osservano per il pagamento delle pensioni le disposizioni in materia di arrotondamento contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734 . L'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 , e' abrogato.
Verweist auf
- Legge 14 giugno 1949, n. 322 Art. 91