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Legge 14 giugno 1949, n. 322 · Legge 14 giugno 1949, n. 322 — Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale

Legge 14 giugno 1949, n. 322 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno. Si osservano per il pagamento delle pensioni le disposizioni in materia di arrotondamento contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734 . L'art. 91 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 , e' abrogato.