Legge 5 giugno 1949, n. 338 Art. 1
E' prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1))
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 dicembre 1949, n. 946 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge 5 giugno 1949, n. 338 , per il versamento al Fondo l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."; ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 19 gennaio 1950.
Verweist auf
- Legge 5 giugno 1949, n. 338 Art. 2
- Legge 5 giugno 1949, n. 338 Art. 4
- Legge 5 giugno 1949, n. 338 Art. 5