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Legge 20 maggio 1949, n. 330 · Legge 20 maggio 1949, n. 330 — Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario

Legge 20 maggio 1949, n. 330 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214 , concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.