Legge 20 maggio 1949, n. 330 Art. 1
Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214 , concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.
Verweist auf
- Legge 20 maggio 1949, n. 330 Art. 4