Legge 20 maggio 1949, n. 327 Art. 1
Il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, fissato in lire 50 milioni con l' art. 3 del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894 , viene elevato a lire 100 milioni mediante trasferimento della somma occorrente dalla riserva ordinaria della azienda bancaria.
Verweist auf
- Legge 20 maggio 1949, n. 327 Art. 3