Legge 14 maggio 1949, n. 326 Art. 6
Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell' art. 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1945, n. 18 , i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro dieci giorni dalla, data, della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa e' adottata con provvedimento ministeriale.