Legge 8 maggio 1949, n. 285 Art. 1
Il penultimo capoverso dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e' sostituito dai seguenti: "Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero. Sulle ispezioni disposte e sull'esito delle medesima dovra' essere riferito nella riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative".