Legge 29 aprile 1949, n. 264 Art. 58
CAPO IV Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane
Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneita' all'insegnamento dei mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma. Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese: a) l'elenco dei mestieri per cui e' ammessa l'iscrizione nei registri; b) le modalita' per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneita' delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente; c) le modalita' necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.