Legge 29 aprile 1949, n. 264 Art. 21
TITOLO II DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO CAPO I Disciplina dell'avviamento al lavoro
((I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) .