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Legge 9 aprile 1949, n. 161 · Legge 9 aprile 1949, n. 161 — Devoluzione all'autorita' giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile

Legge 9 aprile 1949, n. 161 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le decisioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state pronunciate sulle controversie indicate nell'art. 1 dalle Commissioni di prima istanza e dalle Commissioni compartimentali arbitrali e rispetto alle quali non sia ancora decorso, alla data predetta, il termine per ricorrere alle Commissioni centrali, sono soggette al ricorso per cassazione in conformita' alle norme del Codice di procedura civile . Se alla data di entrata in vigore della presente legge la decisione sia stata notificata, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla data predetta.