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Legge 9 aprile 1949, n. 161 · Legge 9 aprile 1949, n. 161 — Devoluzione all'autorita' giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile

Legge 9 aprile 1949, n. 161 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I giudizi per le controversie indicate nell'articolo precedente, che alla data d'entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni di prima istanza e le Commissioni compartimentali arbitrali, possono essere riassunti davanti il tribunale competente a cura della parte piu' diligente con atto notificato all'altra parte, che deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale si deve comparire; 2) il nome delle parti; 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio; 4) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall' art. 166 del Codice di procedura civile . Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione trasmette il fascicolo degli atti del procedimento alla cancelleria del tribunale. Se la riassunzione del giudizio davanti il tribunale non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione si estingue.