Legge 1 aprile 1949, n. 121 Art. 5
Il contributo per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la alimentazione e l'agricoltura, di cui all' art. 3, primo comma, della legge 26 ottobre 1948, n. 1256 e' elevato a lire 61.560.000.