Legge 1 aprile 1949, n. 118 Art. 3
L'Ente e' amministrato da un Consiglio composto di diciannove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rispettivamente designati: a) otto, dal Consiglio comunale di Milano, di cui uno scelto tra gli appartenenti al Centro studi Triennale di Milano e due scelti fra gli appartenenti alla Societa' Umanitaria; b) due, dal Ministero della pubblica istruzione; c) due, dal Ministero dei lavori pubblici; d) due, dal Ministero dell'industria e del commercio; e) uno, dal Ministero degli affari esteri; f) uno, dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti; g) uno, dall'organizzazione sindacale degli artigiani a carattere nazionale piu' rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; h) uno, dall'organizzazione sindacale degli artisti a carattere nazionale piu' rappresentativa, o, in mancanza, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; i) uno, dall'Istituto lombardo di scienze e lettere. Con lo stesso decreto viene nominato il presidente del Consiglio di amministrazione tra i membri di cui alla lettera a) del comma precedente.