Legge 21 marzo 1949, n. 101 Art. 3
Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' elevato a lire dieci milioni.
Verweist auf
- Legge 21 marzo 1949, n. 101 Art. 228