Legge 12 marzo 1949, n. 119 Art. 3
L'ammortamento delle somme somministrate decorrera' dal 1 aprile 1949 e sara' effettuato mediante il pagamento di trenta annualita' costanti posticipate calcolato all'interesse annuo del 5,80%. Le annualita' di ammortamento saranno pagate a rate semestrali, scadenti il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno.