Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 36
CAPO VIII. STANZIAMENTI
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
CAPO VIII. STANZIAMENTI
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.