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Legge 8 marzo 1949, n. 75 · Legge 8 marzo 1949, n. 75 — Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 27Costruzioni non ammesse ai termini dell'art. 2

CAPO VII. DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

Alle costruzioni navali per conto di nazionali non ammesse ai benefici indicati nel capo 11, ivi compresi i pontoni di sollevamento, i rimorchiatori pontati e le draghe, sono tuttavia concessi i benefici di cui agli articoli 4, 7, 8, 9, 10, sempre che siano osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12. Per concorrere a detti benefici, gli interessati devono presentare apposita domanda. Sul contributo sui materiali possono essere concessi anticipi a termini dell'art. 14.