Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 18Riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali
CAPO III. MODIFICAZIONI, RIPARAZIONI E TRASFORMAZIONI DI NAVI
Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari di bordo), anche se eseguiti su pontoni di sollevamento, su draghe e su rimorchiatori pontati, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7. Per tali lavori e' pure corrisposto un contributo sui materiali nella misura indicata negli articoli 4 e 17, limitatamente nei quantitativi dei materiali impiegati