Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 16Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza
CAPO III. MODIFICAZIONI, RIPARAZIONI E TRASFORMAZIONI DI NAVI
Per la costrizione in Italia per conto di nazionali dei macchinari indicati nel precedente art. 15, iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge, i costruttori godono dell'importazione in franchigia daziaria dall'estero dei materiali necessari per la costruzione. Le importazioni dei predetti materiali sono anche esenti dal diritto di licenza.