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Legge 8 marzo 1949, n. 134 · Legge 8 marzo 1949, n. 134 — Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale italiana in conseguenza della guerra

Legge 8 marzo 1949, n. 134 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266 , e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880 , modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80 , e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334 , cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.