Legge 3 marzo 1949, n. 52 Art. 11
TITOLO II Rivalutazioni e disposizioni generali
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dalle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima.
Verweist auf
- Legge 3 marzo 1949, n. 52 Art. 48