Legge 2 marzo 1949, n. 87 Art. 1
Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 e' stabilito al 28 febbraio 1949.
Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 e' stabilito al 28 febbraio 1949.