Legge 1 marzo 1949, n. 51 Art. 1
La lettera, d) dell' art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 , e' modificata come segue: "d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conseguenza di situazioni, determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra". L'ultimo comma dell'art. 11 di detto decreto e' modificato come segue: "Per i profughi gia' ricoverati che, alla, data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovra' cessare il 30 giugno 1949".
Verweist auf
- Legge 1 marzo 1949, n. 51 Art. 11
- Legge 1 marzo 1949, n. 51 Art. 2